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Abstract: . . . copertura degli oneri di accesso al Fondo L. 662/96 viene versato al fondo medesimo da MCC entro il termine previsto dalle disposizioni operative che regolano il fondo e salvo comunicazione del soggetto richiedente. Le richieste di erogazione del contributo per la copertura degli oneri di accesso alla garanzia dei Confidi regionali, devono essere presentate dal Confidi regionale e pervenire complete a MCC entro il 31 marzo di ogni anno, relativamente alle garanzie da essi concesse nell'anno solare precedente, a pena di decadenza dall'agevolazione. Tale richiesta riguarderà anche i contributi per la concessione della cogaranzia del Confidi provinciale cui il Confidi regionale retrocederà commissione pro-quota. MCC eroga il contributo al richiedente con valuta corrente. Il contributo è pari all'onere per l'accesso alla garanzia, nei limiti degli importi previsti al precedente articolo 13. ART. 15 (Termine di presentazione della domanda di erogazione) I finanziamenti ammessi all'agevolazione, la cui prima richiesta di erogazione del contributo non sia pervenuta entro i 12 mesi successivi alla delibera di concessione dell'intervento da parte di MCC, completa della documentazione ivi indicata, decadono automaticamente dalla agevolazione concessa. Il termine di cui al precedente punto può essere prorogato di 6 mesi, su richiesta del soggetto richiedente o del beneficiario, motivata da cause oggettive che abbiano impedito di richiedere l'erogazione dell'intervento nei termini stabiliti. PARTE IV REVOCHE E CONTROLLI ART. 16 (Cessazione e revoca dell'agevolazione) Il contributo agli interessi cessa nei casi di: insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento; risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento; cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria; fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa beneficiaria. La corresponsione del contributo agli interessi periodici cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi nei casi sub b), c) e d); nel caso sub a), a partire dal giorno successivo alla data dell'ultima rata pagata. I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili – per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a MCC. Il contributo agli interessi è revocato nei casi di: mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla Misura 1.1 riportati nelle presenti disposizioni operative; quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alle presenti agevolazioni; nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti; nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto delle agevolazioni nei 5 anni successivi alla . . . --3000,1,1500,3090,48030
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