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Abstract: . . . adottati dalle regioni. Art. 15 Abrogazione di norme 1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Page 7 2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI . . . . . . Abrogazione di norme 1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Page 7 2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI . . . . . . leasing LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 G.U.R.I. 23 gennaio 1992, n. 18 Page 1 LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 G.U.R.I. 23 gennaio 1992, n. 18 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. N.d.R. La presente legge si applica alla Regione Siciliana con le modifiche ed integrazioni apportate dalla L.R. 6 aprile 1996, 29. TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e annotato al 28 novembre 2002) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Autoservizi pubblici non di linea 1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, . . . --3000,3,500,2382,19636
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LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 GURI 23 gennaio 1992, n. 18
da: www.regione.sicilia.it
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