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Abstract: . . . Provinciale di Arezzo. 4. Dell' approvazione del Regolamento è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Art. 46 (Abrogazione di precedenti disposizioni) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione contenuta in regolamenti, deliberazioni ed ordinanze comunali in contrasto od incompatibili con quelle del presente regolamento. . . . . . . revoca dell' autorizzazione. Art. 44 (Norme transitorie) 1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, in ordine al rilascio delle autorizzazioni con le modalità e i fini di cui all' art. 12, il termine per l' indizione del pubblico concorso è di sessanta giorni dalla data di esecutività del Regolamento stesso. 2. Coloro che sono titolari di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata prima dell' entrata in vigore del presente Regolamento, possono continuare l' attività senza ulteriori adempimenti, a condizione che abbiano ottenuto l' iscrizione nel ruolo di cui all' art. 3 della Legge Regionale 08/09/1993, n. 67. 3. Il presente Regolamento verrà trasmesso, per opportuna conoscenza, all' Amministrazione Provinciale di Arezzo. . . . . . . all' Amministrazione Provinciale di Arezzo. 4. Dell' approvazione del Regolamento è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Art. 46 (Abrogazione di precedenti disposizioni) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione contenuta in regolamenti, deliberazioni ed ordinanze comunali in contrasto od incompatibili con quelle del presente regolamento. . . . . . . autorizzazione. Art. 44 (Norme transitorie) 1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, in ordine al rilascio delle autorizzazioni con le modalità e i fini di cui all' art. 12, il termine per l' indizione del pubblico concorso è di sessanta giorni dalla data di esecutività del Regolamento stesso. 2. Coloro che sono titolari di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata prima dell' entrata in vigore del presente Regolamento, possono continuare l' attività senza ulteriori adempimenti, a condizione che abbiano ottenuto l' iscrizione nel ruolo di cui all' art. 3 della Legge Regionale 08/09/1993, n. 67. 3. Il presente Regolamento verrà trasmesso, per opportuna conoscenza, all' Amministrazione Provinciale di Arezzo. 4. Dell' . . . --3000,4,375,2606,38195
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