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Abstract: . . . locazione finanziaria già maturati nel periodo di riferimento. A richiesta del beneficiario, il saldo del contributo potrà tuttavia essere erogato anche anticipatamente rispetto alla scadenza novennale, a condizione che sia presentata idonea fidejussione a garanzia del contributo percepito con scadenza al termine del vincolo quinquennale di destinazione; in tal caso il saldo sarà diminuito per effetto dell'attualizzazione calcolata in funzione degli anni mancanti alla conclusione del contratto. Tali disposizioni si applicano anche alle iniziative che abbiano già ottenuto la concessione dell'agevolazione, nonché per quelle istruite o in corso di istruttoria. Il numero di quote annuali di erogazione dell'agevolazione, relativamente alla sola parte degli investimenti acquisiti tramite locazione finanziaria, dovrà essere ricalcolato e comunque l'importo complessivo dell'agevolazione non potrà in nessun caso essere superiore a quello già concesso. Per le iniziative imprenditoriali inserite nei patti . . . . . . della propria delibera n. 31 del 17 marzo 2000, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica provvede alla revoca delle iniziative imprenditoriali che non siano state avviate entro sedici mesi dalla trasmissione alla Cassa Depositi e Prestiti dell'elenco degli interventi di ciascun patto prevista al punto 2.11 della delibera 21 marzo 1997 n. 29. Qualora per una iniziativa si sia resa necessaria la notifica alla Commissione Europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato il termine decorre dalla ricezione dell'autorizzazione. Patti territoriali di prima generazione Il termine di 48 mesi per la realizzazione degli investimenti per i patti territoriali approvati con proprie delibere 18 dicembre 1996 (GU n.126 del 2 giugno 1997), 23 aprile 1997 (GU n. 177 del 31 luglio 1997), 26 giugno 1997 (GU n. 240 del 14 ottobre 1997 e n. 274 del 24 novembre 1997) decorre dalla data di rilascio del decreto di concessione provvisorio dell'agevolazione per . . . . . . Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E del 27 ottobre 1999 e del 1 dicembre 1999 ed in coerenza con gli impegni assunti da ciascun SIL entro il 31.12.99 e comunicati allo stesso Servizio. La delibera del 9 luglio 1998 resta ferma nelle parti che disciplinano le autorizzazioni al finanziamento del programma (compresa la tabella allegata alla stessa delibera) e le attività dei soggetti preposti all'attuazione del programma medesimo. Riparto risorse aree depresse 2000-2002 (legge finanziaria 2000 - tab. D). Modifiche e integrazioni Il punto 1.1. della propria delibera n. 14 del 15 febbraio 2000 è così sostituito: «1. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate a favore delle attività produttive il predetto importo di lire 6.000 miliardi (3.098,741 Meuro) è incrementato degli importi di 1.500 miliardi (774,685 Meuro) a carico del PON Industria e di lire 1.000 miliardi (516,456 Meuro) a carico dell'asse sviluppo locale dei POR regionali (settore industria, 500 miliardi, pari a 258,228 Meuro e settore . . . --3000,3,500,3254,27400
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