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Abstract: . . . D.P.R. 131/1986 [CFF – 2101] , mentre le volture catastali sono soggette all'imposta cata- stale dell'1% sul valore degli immobili. Le tra- scrizioni di atti e sentenze che comportano il trasferimento della proprietà degli stessi immo- bili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali sono, invece, soggette all'imposta ipoteca- ria del 2%. Sempre relativamente ai trasferimenti di fab- bricati o porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali, l'ABI evidenzia che sono soggette ad Iva le cessioni effettuate dalle imprese co- struttrici o dalle imprese che hanno eseguito su tali fabbricati, anche tramite imprese appaltatri- ci, interventi di ristrutturazione, mentre l'impo- sta di registro è dovuta in termine fisso e, come pure le imposte ipotecaria e catastale, nella misura fissa di € 168. ATTIVITÀ AUSILIARIE delle BANCHE: l'ABI concen- tra la propria attenzione sull'ambito di operativi- tà delle norme relative al regime di esenzione Iva per le attività di carattere ausiliario rese . . . . . . tale proposito l'ABI rammenta altresì che, per i trasferimenti immobiliari finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini della rettifica delle dichiarazioni (art. 54, co, 3, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972 [CFF – 254] ), il valore normale non può essere inferiore all'am- montare del mutuo o del finanziamento erogato (art. 35, co. 23-bis, D.L. 223/2006). (3) Come rammentato dall'ABI, con riferimento alla prassi ministeriale (R.M. 19.4.1991, prot. n. 430182), costituendo le locazioni di immobili prestazioni di servizi, assume rilevanza per la determinazione del momento impositivo e del relativo regime applicabile il pagamento del canone e non il periodo locativo cui quest'ultimo afferisce. (4) L'art. 14, co. 3, D.P.R. 633/1972, prevede che «per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, . . . . . . riferite all'ambito immobi- liare (ritenuto, a torto o a ragione, un «alveo» di comportamenti evasivi), consentendo di rettifi- care le dichiarazioni Iva anche sulla base del valore normale (4) degli immobili. È stata, quindi, abrogata la disposizione che escludeva la rettifica Iva se il corrispettivo indi- cato nell'atto non era inferiore al valore deter- minato in base al reddito catastale (art. 35, co. da 2 a 4, D.L. 223/2006). A tale proposito l'ABI rammenta altresì che, per i trasferimenti immobiliari finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini della rettifica delle dichiarazioni (art. 54, co, 3, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972 [CFF – 254] ), il valore normale non può essere inferiore all'am- montare del mutuo o del finanziamento erogato (art. 35, co. 23-bis, D.L. 223/2006). (3) Come rammentato dall'ABI, con riferimento alla prassi ministeriale (R.M. 19.4.1991, prot. n. 430182), costituendo le locazioni di immobili prestazioni di servizi, assume rilevanza per . . . --3000,3,500,3237,15754
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