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Abstract: . . . del contratto stesso e facendo ricorso ai risconti contabili. Ciò significa che il costo com- plessivo del leasing – ad esclusione dell'eventuale corrispettivo per il riscatto – deve essere suddiviso per il numero dei mesi di durata del contratto e moltiplicata per il numero dei mesi in cui il contrat- to è stato «attivo» nell'anno di competenza. 17) QUESTIONI CONNESSE: il «LEASING» APPALTO La nuova disposizione può creare problemi con riferimento alle ipotesi in cui l'impresa concedente acquista l'area e sottoscrive il contratto di appalto su istruzioni dell'utilizzatore (leasing-appalto), dato che la «durata» potrebbe essere individuata alterna- tivamente a partire dalla firma del medesimo ovve- ro a partire dalla consegna del fabbricato, evento . . . . . . relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati succes- sivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (L. 2 dicembre 2005, n. 248). Poiché tale legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre scorso ed è entrata in vigore il gior- no successivo alla pubblicazione, la nuova discipli- na sulla durata minima dei contratti di locazione immobiliare si applica relativamente ai contratti sottoscritti a decorrere dallo scorso 3 dicembre. Quelli già in essere a tale data, pertanto, continuano ad essere regolati dal previgente art. 102, comma 7, Tuir. INTERPRETAZIONI da CONFERMARE Dovrebbero risultare integralmente confermate alcune interpretazioni dell'Amministrazione finan- ziaria fornite con riferimento al precedente . . . . . . voler perse- guire. 13) R.M. 23 febbraio 2004, n. 19/E. 14) Risposta del 21 ottobre 1993 ad interrogazione n. 5-01465 del 21 luglio 1993. Nello stesso senso Nota Dir. Reg. Entrate Lombardia n. 24535/95. 15) Sì ritiene, tuttavia, che la norma non dia «copertura» a comportamenti sfacciatamente elusivi. 16) E. Francese, «La deducibilità del canone di leasing dipende sempre dalla durata del contratto» in Guida Norma- tiva, n. 219 del 16 dicembre 2005, pag. 31. Cfr. anche R.M. 4 dicembre 2000, n. 183. 17) Secondo Cass., sez. V trib., 2 agosto 2000, n. 10147, «in via di principio, va osservato che se si ammettesse, in mancanza di una norma espressa, la deducibilità di canoni anticipati, si legittimerebbe un comportamento elusivo perché si violerebbe il . . . . . . Cfr. anche R.M. 4 dicembre 2000, n. 183. 17) Secondo Cass., sez. V trib., 2 agosto 2000, n. 10147, «in via di principio, va osservato che se si ammettesse, in mancanza di una norma espressa, la deducibilità di canoni anticipati, si legittimerebbe un comportamento elusivo perché si violerebbe il principio della correlazione tra costi e ricavi e della conseguente imputazione della spesa al periodo in cui vengono contabilizzati i ricavi conseguiti mediante l'utilizzazione dei beni». . . . --3000,4,375,3057,17504
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