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Abstract: . . . propria estraneita' rispetto all'esecuzione del contratto, anche affermando (come nella specie) la regolare emissione della fattura e il pagamento di alcuni canoni da parte dell'utilizzatore "del bene", poiche' l'operazione di leasing si puo' considerare effettuata solo quando e se vi sia stata effettiva consegna o spedizione del bene mobile che ne costituisce l'oggetto materiale. Ove alcuni ratei risultassero pagati, nonostante la mancata consegna della res, Pagina 3 Page 4 Servizio di documentazione tributaria Sentenza del 04/11/2002 n. 15379 - parte 1 si potrebbe ipotizzare una causa contrattuale diversa (come ad esempio, una forma di finanziamento erogata dal concedente in favore di qualcuna delle parti) ma non certo un contratto di leasing. Il mancato riscontro della causa contrattuale, in ragione della stretta interdipendenza esistente tra il contratto di acquisto e quello di concessione in godimento del bene mobile, esclude la realizzazione . . . . . . estraneita' rispetto all'esecuzione del contratto, anche affermando (come nella specie) la regolare emissione della fattura e il pagamento di alcuni canoni da parte dell'utilizzatore "del bene", poiche' l'operazione di leasing si puo' considerare effettuata solo quando e se vi sia stata effettiva consegna o spedizione del bene mobile che ne costituisce l'oggetto materiale. Ove alcuni ratei risultassero pagati, nonostante la mancata consegna della res, Pagina 3 Page 4 Servizio di documentazione tributaria Sentenza del 04/11/2002 n. 15379 - parte 1 si potrebbe ipotizzare una causa contrattuale diversa (come ad esempio, una forma di finanziamento erogata dal concedente in favore di qualcuna delle parti) ma non certo un contratto di leasing. Il mancato riscontro della causa contrattuale, in ragione della stretta interdipendenza esistente tra il contratto di acquisto e quello di concessione in godimento del bene mobile, esclude la realizzazione dell'operazione . . . . . . della causa contrattuale, in ragione della stretta interdipendenza esistente tra il contratto di acquisto e quello di concessione in godimento del bene mobile, esclude la realizzazione dell'operazione di locazione finanziaria (quale che sia lo stato soggettivo delle parti contraenti) e la possibilita' di portare in detrazione la somma che la fattura, rilasciata da colui che appare come fornitore, indichi quale Iva addebitata a titolo di rivalsa. 3.4. La sentenza della Commissione tributaria centrale va, pertanto, cassata in accoglimento del ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria e, non essendo necessario compiere ulteriori valutazioni dei fatti (anche in ragione della mancata irrogazione di sanzioni), la causa deve essere decisa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo proposto dalla societa' contribuente contro l'avviso di rettifica dell'ufficio Iva di Roma, con il quale era stata riscontrata l'indebita detrazione Iva. Le spese dell'intero . . . --2887,3,481,3127,14435
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