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Abstract: . . . 1996, n. 40 e del 28 agosto 1996, n. 174 66 . L'articolo 13 della legge n. 196 del 1997 fissa l'orario normale di lavoro in quaranta ore settimanali e dispone che quanto previsto dall'articolo 5 bis del regio decreto legge n. 692 del 1923 continua a trovare applicazione solo in caso di superamento delle quarantotto ore settimanali di lavoro. Il decreto legge 29 settembre 1998, n. 335 ha sostituito l'articolo 5 bis ed è stato convertito con modificazioni nella legge 27 novembre 1998, n. 409 che ha riformato profondamente l'intera disciplina del lavoro straordinario. La legge n. 409 del 1998, recependo parzialmente l'Avviso comune del 1997, contiene il nuovo testo dell'articolo 5 bis e innova completamente, solo per le imprese industriali, le modalità per il ricorso al lavoro straordinario. Non si riferisce, quindi, alle aziende agricole, a quelle commerciali, artigiane, del credito e dell'assicurazione, per le quali continua a trovare applicazione la normativa del 1923. Nelle imprese industriali, . . . . . . dell'orario, richiama espressamente l'articolo 4 del regio decreto legge n. 692 del 1923 (superamento delle 8 ore giornaliere o le 48 settimanali nei lavori agricoli e nei lavori caratterizzati da esigenze tecniche o stagionali), il regio decreto n. 1957 del 1923 (Approvazione della tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro), gli articoli 8 e 10 del regio decreto n. 1955 del 1923 (superamento dell'orario per necessità tecniche o stagionali e superamento della durata massima della giornata di lavoro per lo svolgimento di lavori preparatori o complementari), l'articolo 1 della legge n. 154 del 1978 e l'articolo 2 della legge n. 559 del 1966 (personale del Poligrafico e della Zecca dello Stato). Il comma 2, lettera c) punto 8 dell'articolo 17, relativo alle deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale, richiama l'articolo 10, . . . . . . dirigente sono puniti: a) con la sanzione di cui all'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 5; b) con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti temporali di cui all'articolo 4. 125 si riporta il testo dell'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5 lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1 lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter; 36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2; 38; 41; 43, commi 3, 4 lettere a), . . . --3000,3,500,3248,276661
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