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Abstract: . . . Titolo II della presente legge" con lo stanziamento per competenza e cassa di lire 3.850 milioni. 3. Per l'anno 1999 e successivi lo stanziamento del capitolo n. 21040 sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche. (9) Art. 20 - Dichiarazione d'urgenza. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. . . . . . . 12.000 milioni; - Capitolo n. 12042 denominato "Spese per la liquidazione per gli enti strumentali di cui al Titolo II della presente legge" con lo stanziamento per competenza e cassa di lire 3.850 milioni. 3. Per l'anno 1999 e successivi lo stanziamento del capitolo n. 21040 sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche. (9) Art. 20 - Dichiarazione d'urgenza. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. . . . . . . Programmi di attività. (7) 1. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Azienda opera sulla base di programmi annuali che individuano gli obiettivi, le attività da svolgere, i settori di intervento, le iniziative progettuali, le previsioni di spesa ed i mezzi per l'attuazione, nonché gli strumenti per la verifica dei risultati. 2. Il programma è predisposto, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce ed approvato, dalla Giunta regionale che lo trasmette per informazione alla competente commissione consiliare unitamente ad una relazione illustrativa sullo stato di attuazione del programma dell'anno precedente. Art. 14 - Personale. 1. L'amministratore unico, entro tre mesi dall'insediamento, provvede alla definizione . . . . . . Norma finanziaria. 1. All'onere di lire 15.850 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 1998 si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 12302, 12146, 13004 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1997-1999, relativamente al 1998, sono istituiti i seguenti capitoli: - Capitolo n. 12040 denominato "Contributi per il funzionamento dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare" con lo stanziamento di lire 12.000 milioni; - Capitolo n. 12042 denominato "Spese per la liquidazione per gli enti strumentali di cui al Titolo II della presente legge" . . . --3000,4,375,2986,17137
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