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Abstract: . . . di invalidità della domanda previste dalla circolare non contemplano la mancata trasmissione a mezzo raccomandata/posta celere AR, bensì solo la mancata trasmissione – entro la chiusura dei termini di presentazione delle domade – di tutta la documentazione di cui all'allegato n. 12, nonché l'elaborazione della Scheda Tecnica a mezzo dello specifico software predisposto dal Ministero. In conseguenza di ciò, è stato ritenuto che l'invio di una raccomandata A.R. non può costituire un obbligo a pena di esclusione. Si propenderebbe pertanto per l'ammissibilità della domanda. Nel caso di specie, considerato che la spedizione a mezzo corriere (e dunque a mezzo di soggetto terzo, rispetto all'impresa istante) consente di individuare la data di invio . . . . . . forme prescritte. Del resto, le condizioni di invalidità della domanda previste dalla circolare non contemplano la mancata trasmissione a mezzo raccomandata/posta celere AR, bensì solo la mancata trasmissione – entro la chiusura dei termini di presentazione delle domade – di tutta la documentazione di cui all'allegato n. 12, nonché l'elaborazione della Scheda Tecnica a mezzo dello specifico software predisposto dal Ministero. In conseguenza di ciò, è stato ritenuto che l'invio di una raccomandata A.R. non può costituire un obbligo a pena di esclusione. Si propenderebbe pertanto per l'ammissibilità della domanda. Nel caso di specie, considerato che la spedizione a mezzo corriere (e dunque a mezzo di soggetto terzo, rispetto all'impresa istante) . . . . . . domanda che per una domanda riformulata. Si chiede conferma di tale interpretazione. R. La ratio del disposto normativo contenuto nel punto 5.5 della Circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 risiede nel ricondurre la valutazione dei requisiti, con cui determinare la dimensione dell'impresa, all'epoca della domanda originaria, evitando di considerare variazioni determinate dallo sviluppo dell'attività aziendale, anche a seguito del programma oggetto della domanda, nel frattempo intervenuti. Fatti salvi pertanto i dati riferiti alla domanda originaria, non si può comunque prescindere dall'applicazione dei criteri stabiliti con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 - che ha recepito, peraltro, quanto normato dalla Commissione . . . . . . programma agevolato: a) imprese che con riferimento al bilancio relativo all'esercizio 2004, in relazione alle c.d. operazioni di “disinquinamento fiscale” del bilancio medesimo, hanno provveduto allo storno del valore degli ammortamenti anticipati cumulati negli anni di realizzazione del programma contabilizzando un “provento straordinario” di pari importo nel relativo conto economico; tale operazione ha determinato l'emergenza di un maggior utile d'esercizio. In tal caso la banca concessionaria ritiene che, ai fini della valida dimostrazione dell'apporto di mezzi propri, l'impresa debba procedere ad accantonare in uno specifico fondo la quota dell'utile extra corrispondente agli ammortamenti anticipati precedentemente contabilizzati ai fini della . . . --3000,4,375,3310,90876
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