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Abstract: . . . leasing agricolo OGGETTO: Proroga dei termini di scadenza per la presentazione dei progetti relativi all'Obiettivo Page 1 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE OGGETTO: Proroga dei termini di scadenza per la presentazione dei progetti relativi all'Obiettivo 3 di cui alla D.G.R. n°1861 del 4 agosto 2000: “Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio da realizzare con il contributo del Fondo Sociale . . . . . . atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presentazione dei progetti potrà avvenire, senza soluzione di continuità, a partire dal giorno della scadenza dell'avviso su citato fino al 15° giorno dopo la pubblicazione sul B.U.R. della presente proroga, sempre alle ore 12,00. 2) La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sarà diffusa sul sito Internet www.sirio.regione.lazio.it. unitamente al Regolamento (CE) n°1685/2000 della Commissione del 28 luglio . . . . . . effettuata da un organo indipendente rispetto all'autorità di gestione. I benefici devono essere valutati tenendo conto degli obiettivi specifici dell'intervento e dell'impatto previsto.L'operazione non può ottenere un cofinanziamento quando la percentuale dei benefici è inferiore al 50 %. 2.4.Per ogni misura dell'intervento,la spesa ammissibile delle operazioni ammesse di cui al punto 2.1,non può superareil 10 lla spesa ammissibile totale della misura.Inoltre,la spesa ammissibile totale di tutte le operazioni . . . . . . conoscibilità delle regole in esso contenute che innovano le disposizioni di cui al predetto Avviso pubblico e consentono di adeguare la redazione del preventivo contabile alle nuove disposizioni; VISTA la legge 127/97; ALL'UNANIMITA' D E L I B E R A 1) I termini per la presentazione delle domande, di cui all'avviso pubblico del supplemento ordinario n°3 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n°24 del 30 agosto 2000, sono riaperti per la durata di gg. 15 dalla data di pubblicazione del presente atto . . . . . . di locazione finanziaria che beneficiano dell'aiuto comunitario devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto. 2.3.In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo,senza la preventiva approvazione delle autorità competenti,il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate (mediante accredito al Fondo appropriato)la parte della sovvenzione comunitaria . . . . . . della vicinanza dell'operazione alla regione, del livello prevedibile di beneficio per la regione e dell'importo della spesa in proporzione alla spesa totale nel quadro della misura e dell'intervento. Nel caso di interventi riferiti a regioni ultra-periferiche, si applica la procedura di cui al presente punto 3. . . . --3000,6,250,3176,42775
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