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Abstract: . . . leasing agricolo (A.C. 1750 - Sezione 1) EMENDAMENTO 2.500 DEL GOVERNO SULLA CUI APPROVAZIONE, SENZA Page 1 (A.C. 1750 - Sezione 1) EMENDAMENTO 2.500 DEL GOVERNO SULLA CUI APPROVAZIONE, SENZA SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI, L'ESECUTIVO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA ART. 2. (Misure in materia di riscossione). Sostituire l'articolo 2 con il seguente: Art. 2. 1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge . . . . . . leasing agricolo (A.C. 1750 - Sezione 1) EMENDAMENTO 2.500 DEL GOVERNO SULLA CUI APPROVAZIONE, SENZA Page 1 (A.C. 1750 - Sezione 1) EMENDAMENTO 2.500 DEL GOVERNO SULLA CUI APPROVAZIONE, SENZA SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI, L'ESECUTIVO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA ART. 2. (Misure in materia di riscossione). Sostituire l'articolo 2 con il seguente: Art. 2. 1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge . . . . . . novanta giorni.». 168. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso». 169. . . . . . . leasing agricolo (A.C. 1750 - Sezione 1) EMENDAMENTO 2.500 DEL GOVERNO SULLA CUI APPROVAZIONE, SENZA Page 1 (A.C. 1750 - Sezione 1) EMENDAMENTO 2.500 DEL GOVERNO SULLA CUI APPROVAZIONE, SENZA SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI, L'ESECUTIVO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA ART. 2. (Misure in materia di riscossione). Sostituire l'articolo 2 con il seguente: Art. 2. 1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, . . . . . . 120.000,00 ad euro 2.500.000,00»; f) al comma 13, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»; g) al comma 14, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»; h) al comma 16, le parole: «da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00»; i) dopo il comma 17 è inserito il seguente: «17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si . . . --3000,5,300,2809,127017
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