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Abstract: . . . innovative e il programma speciale PEACE II, il limite sarà 5% del contributo totale dei Fondi strutturali. Ove tale intervento implica la partecipazione di più di uno Stato membro, tale limite può essere innalzato per tener conto dei costi più elevati di gestione ed attuazione e verrà fissato nella decisione della Commissione. 2.6.Ai fini del calcolo dell'importo dei limiti di cui ai punti 2.4 e 2.5, il contributo totale dei Fondi strutturali sarà il totale stabilito in ogni intervento approvato dalla Commissione. 2.7. L'applicazione del punto 2 della presente norma sarà convenuta fra la Commissione e gli Stati membri e fissata nel quadro dell'intervento. Il tasso del contributo verrà fissato conformemente all'articolo 29, paragrafo 7 del regolamento generale. Ai fini della sorveglianza, i costi di cui al punto 2.1 saranno oggetto di una misura distinta o di una misura parziale nell'ambito dell'assistenza tecnica. 3. ALTRE SPESE NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA TECNICA Le azioni che possono essere cofinanziate nell'ambito dell'assistenza tecnica non indicate al punto 2 (come studi, seminari, azioni di informazione, valutazione e l'acquisizione ed installazione di sistemi informatizzati di gestione, sorveglianza e valutazione), non sono soggette alle condizioni di cui ai punti da 2.4 a 2.6. La spesa per gli stipendi del personale della pubblica amministrazione o di altri funzionari pubblici che eseguono le suddette azioni non è ammissibile. 4. SPESE SOSTENUTE DALLE AMMINISTRAZIONI . . . . . . 9, lettera e), del regolamento (CE) n. 1260/1999 è determinata secondo le norme di cui all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000. Per la Commissione Michele SCHREYER membro della Commissione ALLEGATO NORME SULL'AMMISSIBILITA' Norma n. 1. Spese effettivamente sostenute PAGAMENTI EFFETTUATI DAI BENEFICIARI FINALI I pagamenti effettuati effettuati dai beneficiari finali di cui all'articolo 32, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 (in appresso “regolamento generale”) devono essere effettuati in denaro fatte salve le deroghe di cui al punto 1.4 Nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e dell'aiuto concesso da organismi designati dagli Stati membri, per “pagamenti effettuati dai beneficiari finali” si intendono finanziamenti versati ai singoli destinatari ultimi dagli organismi che concedono l'aiuto. I pagamenti dell'aiuto effettuati dai beneficiari finali devono essere giustificati con riferimento alle condizioni e obiettivi dell'aiuto. Nei casi diversi da quelli indicati al punto 1,2, per “pagamenti effettuati dai beneficiari finali” si intendono i pagamenti effettuati dagli organismi o dalle imprese pubbliche o private del . . . --3000,2,750,3151,39232
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