|
Abstract: . . . agevolazioni previste dalla legge n.215/92, la somma delle agevolazioni concesse non può superare il limite massimo del 75% della spesa complessivamente ammessa. A tale proposito si precisa che detto limite è posto al fine di assicurare il rispetto, anche in caso di ricorso alla suddetta garanzia, delle disposizioni circa gli apporti dell'impresa in misura pari almeno al 25% dell'investimento complessivo ammissibile, di cui al punto 4.5. In tal senso, a prescindere dalla misura effettiva delle agevolazioni concesse, il limite del 75% rappresenta l'ammontare massimo entro il quale la somma del contributo previsto dalla legge n. 215/92 e dell'intero finanziamento coperto dalla suddetta . . . . . . agevolazioni, indicato all'articolo 15 del Regolamento; - limitatamente all'ammontare delle agevolazioni in ESN, ciascuna quota così determinata viene incrementata della relativa imposizione fiscale, attualizzata all'anno solare della disponibilità della quota medesima; - sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL si ottiene la quota dell'agevolazione concedibile ed effettivamente erogabile; - la somma delle due quote così determinate costituisce l'ammontare delle agevolazioni concedibili che viene indicato nel decreto di concessione. Analogamente si procede per i servizi reali relativamente all'applicazione delle previste misure espresse in ESL fissate con il suddetto decreto e riportate nell'Allegato n. 3 al punto 1). Ai fini di cui sopra: - per anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti si intende quello relativo alla data del primo dei titoli di spesa ammissibili, come indicato nel precedente punto 5.1, ivi compresi, qualora vi siano . . . . . . Nel caso, dunque, l'applicazione delle suddette percentuali comporti il superamento dell'importo di 100.000 EURO, le agevolazioni sono concesse in misura tale che detto importo non sia superato. Al fine del controllo del rispetto del suddetto importo massimo, gli importi delle singole erogazioni previste sono dunque attualizzati alla data della concessione dell'aiuto. Il tasso di attualizzazione da utilizzare, per la cui determinazione si applicano i criteri indicati al precedente punto 6.1, è quello vigente alla data di concessione; in via presuntiva si applica il tasso vigente alla data del termine ultimo per la presentazione delle domande. La formula per l'attualizzazione è riportata in Appendice. Con l'applicazione della regola "de minimis", le imprese richiedenti si impegnano al rispetto del limite di 100.000 EURO per un periodo di tre anni dalla data di concessione della prima agevolazione a titolo "de minimis". Le imprese che, nei tre anni precedenti la data di concessione, . . . --2952,3,492,2904,14759
|