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Abstract: . . . bilancio e le finanze, per le rispettive competenze, emanano le direttive per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli da 22 a 27 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Art. 29 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 22 dicembre 2005. CUFFARO LEONTINI Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste PAGANO Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione CINTOLA Assessore regionale per il bilancio e le finanze LO MONTE Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca D'AQUINO Assessore regionale . . . . . . beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione CINTOLA Assessore regionale per il bilancio e le finanze LO MONTE Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca D'AQUINO Assessore regionale per l'industria SCOMA Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione GRANATA Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti . . . . . . rispettive competenze, emanano le direttive per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli da 22 a 27 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Art. 29 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 22 dicembre 2005. CUFFARO LEONTINI Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste PAGANO Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione CINTOLA Assessore regionale per il bilancio e le finanze LO MONTE Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca D'AQUINO Assessore regionale per l'industria SCOMA Assessore . . . . . . fattibilità rispetto agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale e con proprio decreto finanzia le azioni ivi previste. Art. 20 Organizzazioni di produttori 1. Per assicurare la programmazione della produzione agricola e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia quantitativa che qualitativa, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sull'associazionismo e il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori. 2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può, con proprio decreto, stabilire, per singoli comparti produttivi, i requisiti e le modalità per ottenere il riconoscimento da parte delle organizzazioni di produttori. Nelle more dell'adozione del decreto si applicano i criteri, . . . --3000,4,375,3000,55529
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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 20 SUPPLEMENTO ORDINARIO GURS ...
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