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Abstract: . . . apposita Commissione. Le approvazioni delle varianti non sostanziali, qualora si ritenesse necessario provvedere alle stesse in corso d'opera, dovranno intervenire entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta corredata della documentazione necessaria. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare, sono concessi 90 giorni di tempo per consentire ai Soggetti Responsabili di sanare eventuali situazioni preesistenti non precedentemente formalizzate. Le varianti non sostanziali non approvate in corso d'opera devono essere oggetto di esame in sede di istruttoria bancaria sulla documentazione finale di spesa e di approvazione nell'ambito del provvedimento finale da parte del soggetto responsabile. C) Tempi di realizzazione delle iniziative I programmi debbono essere conclusi entro 48 mesi dalla data di avvio dell'istruttoria o, per i patti di prima generazione, dalla data dei singoli decreti di concessione provvisoria, indipendentemente da quanto previsto nel “cronoprogramma”, fatta salva, ove consentito, la possibilità di concedere una proroga. D) Mutamenti soggettivi del beneficiario delle agevolazioni Si applicano le disposizioni emanate in materia dal M.A.P. relativamente alla L. 488/92 integrate per le iniziative riconducibili al settore agricolo dalle norme indicate al punto 1, ultimo comma del presente disciplinare, fatte salve eventuali diverse disposizioni per i Patti Territoriali approvati dal CIPE. Per tutte le variazioni rientranti in questo capitolo, quali variazioni di ragione sociale, di forma giuridica, fusioni, incorporazioni, cessioni di ramo d'azienda, fitto d'azienda, outsourcing, provvederà alla relativa approvazione direttamente il Soggetto Responsabile procedendo, ove necessario, al ricalcolo delle agevolazioni spettanti entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, dandone contestuale comunicazione al Ministero. E) Revoche Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Soggetto Responsabile segnala al M.A.P., che vi provvede, i casi di revoca delle agevolazioni ai soggetti beneficiari ed ai soggetti attuatori, quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12 del D.M. 320 e le altre condizioni disciplinate da specifiche delibere del CIPE, con particolare riferimento alla Delibera CIPE del 21.03.97. I contenuti del presente disciplinare s'intendono automaticamente adeguati ad eventuali modifiche, adottate successivamente alla sua sottoscrizione, delle disposizioni richiamate dal disciplinare stesso. Qualora alla Regione territorialmente competente sia trasferita la gestione degli interventi oggetto del presente atto, la stessa potrà subentrare nei poteri, nei diritti e negli obblighi posti in capo al M.A.P. dal disciplinare stesso, fatta salva l'eventuale riformulazione dei relativi contenuti. Nell'appendice al Disciplinare si trova, tra l'altro, l'elenco dei costi ammissibili per la concessione del contributo globale di cui all'articolo 4 del . . . --3000,1,1500,3094,272329
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