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Abstract: . . . leasing settori attività Cosa dice la Legge Regionale Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 12. “Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali." Art. 1. (Oggetto). 1. Con la presente legge la regione dell'Umbria, al fine di favorire l'occupazione giovanile, dispone interventi promozionali, formativi, di assistenza tecnica e finanziari volti ad agevolare . . . . . . massima di due anni dalla data di effettivo inizio dell'attività di impresa. 2. Le assunzioni con contratto di formazione-lavoro devono riguardare giovani secondo i limiti di età previsti dalla legislazione vigente con priorità per coloro che possiedono specifici titoli di studio o attestati di qualifica o specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a seguito di corsi di formazione professionale regionale attinenti i settori interessati dai progetti. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, in aggiunta, a beneficio del medesimo soggetto economico, quando intraprenda nuove attività che comportino assunzione di ulteriore personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2. La concessione . . . . . . La legge regionale 19 luglio 1988, n. 24, è abrogata.2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati fino ad esaurimento dalla legge di cui al comma 1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria. Data a Perugia, addì marzo 1995 . . . . . . agevolazioni, nei limiti dell'importo finanziato, disposte da leggi nazionali, regionali e dai regolamenti comunitari. Art. 17. (Abrogazione). 1. La legge regionale 19 luglio 1988, n. 24, è abrogata.2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati fino ad esaurimento dalla legge di cui al comma 1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria. Data a Perugia, addì marzo 1995 . . . --3000,4,375,2460,19880
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