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Abstract: . . . della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1. La deliberazione della Giunta provinciale 20 ottobre 2000, n. 2607 (b.u. 7 novembre 2000, n. 46, suppl. n. 2) ha stabilito nel 1° gennaio 2001 la data di cui al comma 2; per gli articoli 5, 7, 23, 33 e 34, però, l'ha stabilita nel 27 novembre 2000, mentre per gli articoli 21 e 24 l'ha stabilita nella data di entrata in vigore della presente legge. Ai sensi del comma 3 si deve intendere che le abrogazioni previste dall'art. 38, in realtà, decorrono dal 1° gennaio 2001. (21) Lettera così modificata dall'art. 24 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3. Page 23 - 23 - (22) Articolo così rettificato dall'art. 1 della l.p. 19 giugno 2000, n. 7. (23) Articolo aggiunto, in via di rettifica, dall'art. 1 della l.p. 19 giugno 2000, . . . . . . 2000, n. 7. (23) Articolo aggiunto, in via di rettifica, dall'art. 1 della l.p. 19 giugno 2000, n. 7, e modificativo dell'art. 3 della l.p. 20 gennaio 1987, n. 3. (24) Il comma 1 sostituisce l'art. 3 quater della l.p. 29 maggio 1980, n. 14; il comma 1 bis è stato aggiunto, in sede di rettifica, dall'art. 2 della l.p. 19 giugno 2000, n. 7. Vedi la deliberazione della Giunta provinciale 18 maggio 2001, n. 1157 (b.u. 19 giugno 2001, n. 25), che interviene sui termini stabiliti dalla deliberazione 20 ottobre 2000, n. 2607 (b.u. 7 novembre 2000, n. 46, suppl. n. 2) stabilendo nel 1° gennaio 2003 la data di cui al comma 1 bis. (25) Comma così modificato dall'art. 18 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3. (26) Articolo modificativo dell'art. 5 e aggiuntivo . . . . . . n. 1. (19) Articolo così modificato dall'art. 52 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3, dall'art. 26 della l.p. 2 agosto 2005, n. 14 e dall'art. 39 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20. Vedi però l'art. 29 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1. Per le deliberazioni qui previste vedi, da ultimo, la deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 2005, n. 2804 (b.u. 7 febbraio 2006, n. 6, suppl. n. 1). (20) Comma aggiunto dall'art. 52 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1. La deliberazione della Giunta provinciale 20 ottobre 2000, n. 2607 (b.u. 7 novembre 2000, n. 46, suppl. n. 2) ha stabilito nel 1° gennaio 2001 la data di cui al comma 2; per gli articoli 5, 7, 23, 33 e 34, però, l'ha stabilita nel 27 novembre . . . . . . turistica locale quale risultante a seguito della chiusura di patti territoriali. 1 bis. Le deliberazioni previste dal comma 1 sono adottate in armonia con il programma pluriennale della ricerca previsto dall'articolo 18 della legge provinciale concernente "Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse", salvo casi particolari e urgenti di rilevante interesse per lo sviluppo industriale e per l'occupazione. 2. Le proposte di deliberazione vengono inviate alla competente commissione del Consiglio provinciale, che può far . . . --3000,4,375,3291,70202
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LEGGE PROVINCIALE 13 dicembre 1999, n. 6
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